CORO “Monte Cimino” del CAI di Viterbo Regolamento
Art. 1: Nell’ambito della Sezione di Viterbo del Club Alpino Italiano è costituito un gruppo corale con la denominazione “Coro Monte Cimino”.
Art. 2: Il Coro si propone a livello dilettantistico e con finalità culturali di ricercare, eseguire e far conoscere un repertorio principalmente composto da canti di montagna e popolari, italiani e non, inserendo, per particolari ricorrenze o eventi, anche canti di altra natura.
Art. 3:Il Coro svolge di norma la sua attività dal mese di settembre al mese di giugno dell’anno successivo ma può essere convocato anche nei mesi di luglio ed agosto.
Art. 4: Possono far parte del Coro i soci CAI sia della Sezione di Viterbo che di altre sezioni. L’aggregazione avviene previa audizione ed è subordinata all’accertamento di quei requisiti che il Maestro Direttore riterrà indispensabili. Gli aspiranti restano aggregati per un periodo di prova di circa tre mesi, durante il quale saranno valutate le attitudini musicali, l’assiduità alle prove, nonché la serietà dell’impegno da parte del Maestro Direttore e del Consiglio . Trascorso tale termine verrà comunicata al socio l’eventuale ammissione come effettivo.
Art. 5: Sono organi del Coro l’ “Assemblea del Coro” ed il “Consiglio”.
Art. 6: L’Assemblea è formata da tutti i componenti del coro in regola con le quote, e, di norma, viene convocata dal CD una volta l’anno, nel mese di settembre.
Art. 7:L’Assemblea può essere convocata anche in seduta straordinaria in qualsiasi momento dell’anno sociale, per deliberare su argomenti imprevisti o indilazionabili, nonché per apportare eventuali modifiche al presente regolamento. 1
Art. 8: La convocazione dell’Assemblea in forma straordinaria può essere richiesta dal Consiglio o da un terzo dei Coristi effettivi che presentino al Consiglio apposita istanza . Art. 9: Nel corso dell’Assemblea di settembre si provvede, tra l’altro, all’elezione del Consiglio ed alla predisposizione del programma di massima per la stagione.
Art. 10: Il Consiglio resta in carica un anno ed è formato da 4 membri, ai quali si aggiunge il Maestro Direttore, che ne fa parte di diritto. I membri sono rieleggibili. Le riunioni del Consiglio sono aperte a tutti, come osservatori.
Art. 11: Nel corso della prima riunione dopo l’Assemblea, i Consiglieri eletti nominano il Presidente (di norma è anche l’addetto alle Pubbliche Relazioni), il Segretario ed il Tesoriere (carica che può essere abbinata a quella del Segretario). Le riunioni successive avvengono di norma con cadenza bimensile e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità.
Art. 12: Il Consiglio delibera su ogni problema riguardante la gestione e la conduzione del Coro e le singole decisioni vengono prese a maggioranza ma, sulle questioni artistiche e tecnico-musicali, il voto del Maestro Direttore è determinante.
Art. 13: Il Consiglio delibera altresì sulle spese da affrontare, sull’accettazione o meno di inviti per esibizioni da parte del Coro, nonché approva i bilanci annuali da sottoporre all’Assemblea, conformemente alla normativa amministrativa e contabile stabilita dalla Sezione del CAI Viterbo. Inoltre, nell’Assemblea all’inizio di ogni anno sociale, presenta l’elenco dei coristi effettivi.
Art. 14: Il Consiglio, in base a quanto espresso nell’Art.2, su proposta dei coristi e del Maestro Direttore con diritto di veto, provvede alla scelta del repertorio e stabilisce i programmi dell’attività.
Art. 15: Il Consiglio può, per un migliore espletamento dei suoi compiti, attribuire in qualsiasi momento ulteriori e particolari incarichi, anche temporanei, a ciascuno dei suoi membri o ad altri coristi. In casi del tutto eccezionali ed ampiamente motivati, detti incarichi potranno essere delegati anche ad esterni.
Art. 16: Il Maestro Direttore dirige il coro durante le prove ed in tutte le esibizioni e decide in piena autonomia su tutte le questioni di carattere 2 tecnico-musicale. Stabilisce i posti dei singoli coristi, assegna le varie parti e può escludere dall’attività quegli elementi che ritenga non idonei.
Art. 17: Il Presidente ha la rappresentanza del Coro nei confronti della Sezione e di fronte a terzi. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione ma solo con voto consultivo (a meno che non sia stato eletto dall’Assemblea dei Soci come Consigliere o altra carica sociale).
Art. 18: Il Segretario cura la gestione, la conservazione ed, in sintonia con il Maestro Direttore, anche il progressivo completamento dell’archivio degli spartiti. Tiene aggiornato il registro delle presenze dei coristi alle prove, segnalando al Consiglio le eventuali situazioni anomale per i conseguenti provvedimenti.
Art. 19: Il Tesoriere è incaricato di provvedere alla riscossione delle quote necessarie per i rimborsi delle spese deliberate dal Consiglio. Ha la custodia dei fondi e predispone i bilanci annuali da sottoporre al Consiglio del Coro ed al Tesoriere della Seziona CAI.
Art. 20: Il Presidente, in qualità di addetto alle Pubbliche Relazioni, si interessa dell’”immagine” del Coro anche all’esterno della Sezione e si occupa della gestione della corrispondenza secondo quanto deciso di volta in volta dal Consiglio.
Art. 21: I coristi sono tenuti a partecipare alle prove con puntualità, assiduità ed attenzione, rispettando gli orari fissati dal Maestro Direttore e dal Consiglio, cercando di limitare i ritardi e le assenze, consci del fatto che, trattandosi di un’attività di gruppo, ogni defezione si ripercuote sulla necessaria ed auspicabile armonia dell’insieme.
Art. 22: Le proposte di Concerti e partecipazione ad eventi, da chiunque provenienti, saranno preliminarmente esaminate dal Consiglio e dal Maestro Direttore che, acquisite le debite informazioni per una opportuna valutazione dell’invito, potrà decidere o meno per l’accettazione.
Art. 23: Tutte le esibizioni ufficiali avvengono con il previsto “abbigliamento sociale” (divisa) e sotto la guida del Maestro Direttore, che potrà escludere quei coristi che ritenga non sufficientemente preparati. Le esibizioni non ufficiali, scaturite spontaneamente durante escursioni o gite sociali, sono libere da quanto sopra ed auspicabili.
Art. 24: Il Coro non ha patrimonio proprio, in quanto esso costituisce parte integrante della Sezione, e pertanto le sue entrate, esclusivamente 3 destinate all’attività del Coro, dovranno confluire nel bilancio sezionale. Le suddette entrate potranno essere costituite: - dalle eventuali quote mensili versate dai coristi a copertura delle spese vive; - da eventuali contributi della Sezione; - dagli eventuali proventi dei concerti; - da sovvenzioni di Enti Pubblici, tramite Sezione CAI; - da elargizioni, donazioni e sponsorizzazioni; In caso di scioglimento del Gruppo il suo patrimonio rimane di proprietà della Sezione che è tenuta a conservarlo in vista di una eventuale ripresa dell’attività.
Art. 25: Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano Sezione di Viterbo.
Art. 26: Il presente regolamento è stato compilato dal Consiglio del Coro con l’approvazione dell’Assemblea del Coro ed approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Viterbo il 31 gennaio 2019.




